Sentenza 119/1968 (ECLI:IT:COST:1968:119)
Massima numero 3019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  21/11/1968;  Decisione del  21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3018


Titolo
SENT. 119/68 B. RIFORMA FONDIARIA - TERZO RESIDUO - ART. 8 E 9, DEL 1950 - NECESSITA' CHE I TERRENI RICADENTI NEL TERZO RESIDUO SIANO DI PROPRIETA' DEL SOGGETTO PASSIVO DELLO SCORPORO - D.P.R. N. 506 DEL 1952 CHE COMPRENDE NEL TERZO RESIDUO TERRENI NON DI PROPRIETA' DELL'ESPROPRIATO - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA PARTE IN CUI ASSOGGETTA A VINCOLO I TERRENI DEI QUALI L'ESPROPRIATO NON E' TITOLARE. (COST., ART. 76; LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ARTT. 8, 9; D.P.R. 14 MAGGIO 1952, N. 506).

Testo
Dal disposto degli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si evince chiaramente che il terzo residuo e' un beneficio accordato al proprietario dei terreni espropriabili e che i terreni ricadenti nel terzo residuo, al pari di quelli sottoposti a espropriazione immediata, devono essere di effettiva proprieta' del soggetto passivo della legge di scorporo. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per eccesso dai limiti della delega, il D.P.R. 14 maggio 1952, n. 506, nella parte in cui, nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo, ha incluso, assoggettandolo a vincolo di indisponibilita', un terreno del quale il soggetto espropriato non era proprietario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte