Sentenza 120/1968 (ECLI:IT:COST:1968:120)
Massima numero 3020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  21/11/1968;  Decisione del  21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 120/68. SICUREZZA PUBBLICA - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 114, SECONDO COMMA - CORRISPONDENZE ED AVVISI AMOROSI.

Testo
L'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di p.s., il quale vieta la inserzione, nei giornali e in altri scritti periodici, di "corrispondenze ed avvisi amorosi", per la sua genericita', include anche ipotesi dalle quali esula l'offesa al buon costume: esso, pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 21, comma sesto, della Costituzione, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 6

Altri parametri e norme interposte