Sentenza 120/1968 (ECLI:IT:COST:1968:120)
Massima numero 3020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
21/11/1968; Decisione del
21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 120/68. SICUREZZA PUBBLICA - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 114, SECONDO COMMA - CORRISPONDENZE ED AVVISI AMOROSI.
SENT. 120/68. SICUREZZA PUBBLICA - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 114, SECONDO COMMA - CORRISPONDENZE ED AVVISI AMOROSI.
Testo
L'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di p.s., il quale vieta la inserzione, nei giornali e in altri scritti periodici, di "corrispondenze ed avvisi amorosi", per la sua genericita', include anche ipotesi dalle quali esula l'offesa al buon costume: esso, pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 21, comma sesto, della Costituzione, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.
L'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di p.s., il quale vieta la inserzione, nei giornali e in altri scritti periodici, di "corrispondenze ed avvisi amorosi", per la sua genericita', include anche ipotesi dalle quali esula l'offesa al buon costume: esso, pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 21, comma sesto, della Costituzione, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 6
Altri parametri e norme interposte