Ordinanza 121/1968 (ECLI:IT:COST:1968:121)
Massima numero 3021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
21/11/1968; Decisione del
21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 121/68. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA. (ART. 26, SECONDO COMMA, E 29, LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87; ART. 9, SECONDO COMMA, NORME INTEGRATIVE).
ORD. 121/68. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA. (ART. 26, SECONDO COMMA, E 29, LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87; ART. 9, SECONDO COMMA, NORME INTEGRATIVE).
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza, stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, codice civile, gia' decisa con la sentenza n. 75 del 20 giugno 1968). Cfr.: 24/56 C
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza, stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, codice civile, gia' decisa con la sentenza n. 75 del 20 giugno 1968). Cfr.: 24/56 C
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 29
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2