Ordinanza 122/1968 (ECLI:IT:COST:1968:122)
Massima numero 3022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
21/11/1968; Decisione del
21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 122/68. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA DI RIGETTO - MANIFESTA INFONDATEZZA. (ART. 26, SECONDO COMMA, E 29, LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87; ART. 9, SECONDO COMMA, NORME INTEGRATIVE).
ORD. 122/68. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA DI RIGETTO - MANIFESTA INFONDATEZZA. (ART. 26, SECONDO COMMA, E 29, LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87; ART. 9, SECONDO COMMA, NORME INTEGRATIVE).
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 60 del 22 maggio 1968). Conforme: 24/56 D
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 60 del 22 maggio 1968). Conforme: 24/56 D
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 29
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2