Rilevanza della questione incidentale - Argomentazione plausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. La linea argomentativa del giudice a quo in punto di rilevanza è plausibile, poiché quest'ultimo motiva ampiamente sia sulle ragioni per le quali si giustificherebbe l'applicazione nei confronti degli imputati dell'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., sia sul contestuale riconoscimento in loro favore dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., la cui prevalenza è tuttavia preclusa dalla disposizione censurata. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2018 e n. 120 del 2017; ordinanza n. 145 del 2018).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'applicazione della recidiva in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne; maggiore rimproverabilità che non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo - ad esempio - essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse. (Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2015, n. 192 del 2007).