Sentenza 124/1968 (ECLI:IT:COST:1968:124)
Massima numero 3025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/12/1968;  Decisione del  04/12/1968
Deposito del 09/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3026  3027  3028  3029  3030  3031  3032  3033  15204


Titolo
SENT. 124/68 A. REGIONE SICILIANA - PERSONALE REGIONALE - ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1962, N. 2 - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 36 E 97 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo, secondo e terzo comma, e dell'art. 31 della legge regionale siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione), con le modifiche ed integrazioni di cui agli artt. 6, primo e secondo comma, e 9 della legge regionale 1x febbraio 1963, n. 11, ed alla legge regionale 5 ottobre 1965, n. 25, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 97 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte