Sentenza 124/1968 (ECLI:IT:COST:1968:124)
Massima numero 3030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/12/1968; Decisione del
04/12/1968
Deposito del 09/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 124/68 F. LAVORO - CARATTERE RETRIBUTIVO DELLA PENSIONE - PROPORZIONALITA' RISPETTO ALLA QUALITA' E QUANTITA' DEL LAVORO PRESTATO - COST., ART. 36 - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELL'ATTUARE IL PRINCIPIO IN ESSO ENUNCIATO.
SENT. 124/68 F. LAVORO - CARATTERE RETRIBUTIVO DELLA PENSIONE - PROPORZIONALITA' RISPETTO ALLA QUALITA' E QUANTITA' DEL LAVORO PRESTATO - COST., ART. 36 - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELL'ATTUARE IL PRINCIPIO IN ESSO ENUNCIATO.
Testo
L'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36 della Costituzione, che si connette al carattere retributivo della pensione, richiede che sia assicurata al pensionato e alla sua famiglia, come all'impiegato in servizio attivo, "un'esistenza libera e dignitosa". Appartiene alle valutazioni del legislatore ordinario disporre i mezzi per attuare tale principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalita' rispetto alla qualita' e quantita' del lavoro prestato durante il servizio attivo; ne' la discrezionalita' del legislatore trova un limite nelle richiamate norme costituzionali, nel senso che egli non possa prevedere che, in casi determinati, il trattamento pensionistico venga economicamente a eguagliarsi al trattamento di servizio attivo, ed eventualmente, sempre in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, possa essere migliore di quello goduto al momento della cessazione del servizio.
L'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36 della Costituzione, che si connette al carattere retributivo della pensione, richiede che sia assicurata al pensionato e alla sua famiglia, come all'impiegato in servizio attivo, "un'esistenza libera e dignitosa". Appartiene alle valutazioni del legislatore ordinario disporre i mezzi per attuare tale principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalita' rispetto alla qualita' e quantita' del lavoro prestato durante il servizio attivo; ne' la discrezionalita' del legislatore trova un limite nelle richiamate norme costituzionali, nel senso che egli non possa prevedere che, in casi determinati, il trattamento pensionistico venga economicamente a eguagliarsi al trattamento di servizio attivo, ed eventualmente, sempre in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, possa essere migliore di quello goduto al momento della cessazione del servizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte