Sentenza 126/1968 (ECLI:IT:COST:1968:126)
Massima numero 3035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  16/12/1968;  Decisione del  16/12/1968
Deposito del 19/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3036  3037


Titolo
SENT. 126/68 A. FAMIGLIA - EGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI - COD. PEN., ART. 559 (REATO DI ADULTERIO) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEI PRIMI DUE COMMI.

Testo
Per l'unita' familiare costituisce indubbiamente un pericolo sia l'adulterio del marito sia quello della moglie; ma quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni piu' gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. Pertanto, i commi primo e secondo dell'art. 559 del codice penale sono viziati di illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto sanciscono una deroga al principio di eguaglianza dei coniugi non essenziale per la garanzia dell'unita' familiare, ma risolventesi, piuttosto, per il marito, in un privilegio; e questo, come tutti i privilegi, viola il principio di parita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte