Sentenza 126/1968 (ECLI:IT:COST:1968:126)
Massima numero 3037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
16/12/1968; Decisione del
16/12/1968
Deposito del 19/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/68 C. EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - COST., ART. 29 - LIMITE DELL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - RAPPORTI TRA I DUE PRINCIPI.
SENT. 126/68 C. EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - COST., ART. 29 - LIMITE DELL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - RAPPORTI TRA I DUE PRINCIPI.
Testo
I rapporti fra coniugi sono disciplinati invece dall'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, afferma l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dispone che questa eguaglianza possa subire limitazioni soltanto a garanzia dell'unita' familiare. Nel sancire dunque sia l'eguaglianza fra i coniugi, sia l'unita' familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unita' sul principio di eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parita' tra i coniugi la ponga in pericolo. Come e' stato precisato nella precedente giurisprudenza di questa Corte, non vi e' dubbio che, fra i limiti al principio di eguaglianza, siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorita' a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza dell'unita' familiare e della posizione della famiglia nella vita sociale. Cio' indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare, a garanzia dell'unita' familiare, talune misure di difesa contro influenze negative e disgregatrici.
I rapporti fra coniugi sono disciplinati invece dall'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, afferma l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dispone che questa eguaglianza possa subire limitazioni soltanto a garanzia dell'unita' familiare. Nel sancire dunque sia l'eguaglianza fra i coniugi, sia l'unita' familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unita' sul principio di eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parita' tra i coniugi la ponga in pericolo. Come e' stato precisato nella precedente giurisprudenza di questa Corte, non vi e' dubbio che, fra i limiti al principio di eguaglianza, siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorita' a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza dell'unita' familiare e della posizione della famiglia nella vita sociale. Cio' indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare, a garanzia dell'unita' familiare, talune misure di difesa contro influenze negative e disgregatrici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte