Sentenza 127/1968 (ECLI:IT:COST:1968:127)
Massima numero 3041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  16/12/1968;  Decisione del  16/12/1968
Deposito del 19/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3038  3039  3040  3042


Titolo
SENT. 127/68 D. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - FATTI PER CUI PUO' ESSERE CHIESTA - ADULTERIO DELLA MOGLIE E DEL MARITO - NORME DEL CODICE CIVILE. (CODICE CIVILE, ART. 151, 1x E 2 COMMA).

Testo
Il primo comma dell'art. 151 del codice civile, nello stabilire, in generale, le cause per cui puo' essere chiesta la separazione personale dei coniugi,elenca tra di esse, in primo luogo, l'adulterio. Tuttavia, a norma del secondo comma dello stesso articolo, mentre l'infedelta' della moglie e' sempre causa di separazione, l'infedelta' del marito, tranne i casi in cui l'adulterio costituisca ingiuria grave, e' priva di sanzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte