Sentenza 127/1968 (ECLI:IT:COST:1968:127)
Massima numero 3042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  16/12/1968;  Decisione del  16/12/1968
Deposito del 19/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3038  3039  3040  3041


Titolo
SENT. 127/68 E. SEPARAZIONE GIUDIZIALE - CAUSE PER CUI PUO' ESSERE CHIESTA - ADULTERIO DEL MARITO - IRRILEVANZA (TRANNE I CASI DI INGIURIA GRAVE) - DEROGA ALLA PARITA' DEI CONIUGI IN FUNZIONE DELL'UNITA' FAMILIARE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (CODICE CIVILE, ART. 151, 2x COMMA; COSTITUZIONE ART. 29, 2x COMMA).

Testo
Non potendosi ragionevolmente ipotizzare che l'irrilevanza nell'art. 151, 2x comma, del codice civile, dell'infedelta' del marito (fuori dei casi di ingiuria grave alla moglie) agli effetti della separazione per colpa, contribuisca a tenere unita la famiglia, e' da escludersi che il regime eccezionale per il marito stabilito dalla norma suddetta deroghi al principio dell'eguaglianza dei coniugi in funzione della coesione familiare protetta dalla Costituzione. Pertanto il regime eccezionale stabilito dall'art. 151, 2x comma, del codice civile, sia che si ritenga diretto a tutelare il diritto alla fedelta', sia che si consideri posto a garanzia dell'onorabilita' del coniuge, crea a vantaggio del marito una situazione di vero e proprio privilegio, in contrasto con l'art. 29, 2x comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte