Sentenza 128/1968 (ECLI:IT:COST:1968:128)
Massima numero 3043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  16/12/1968;  Decisione del  16/12/1968
Deposito del 19/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3044


Titolo
SENT. 128/68 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - REVISIONE - TERMINE QUINQUENNALE PER LA REVISIONE PREVISTO DALLA VI DISP. TRANS. COST. - HA CARATTERE ORDINATORIO E NON PERENTORIO - GIURISDIZIONE SPECIALE DEI COMANDANTI DI PORTO IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI - ARTT. 1238 E SEGG. COD. NAV. - CONTRASTO CON LA VI DISP. TRANS. IN RELAZIONE ALL'ART. 102 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA CON PRECEDENTE SENTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. NAV. ARTT. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1247; COST. VI DISP. TRANS. E ART. 102).

Testo
Il problema della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali alla scadenza del termine quinquennale contenuto nella VI disp. trans. Cost. e' gia' stato esaminato dalla Corte con puntuale riferimento alla giurisdizione dei Comandanti di porto prevista dagli artt. 1238 e segg. cod. nav., rilevandosi che - dato il carattere ordinatorio e non perentorio del termine di revisione - la giurisdizione di cui trattasi deve considerarsi tuttora legittimamente operante. Conforme: sent. 41/1960, ord. 97/1963

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte