Sentenza 128/1968 (ECLI:IT:COST:1968:128)
Massima numero 3044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
16/12/1968; Decisione del
16/12/1968
Deposito del 19/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3043
Titolo
SENT. 128/68 B. DIRITTO NAVIGAZIONE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE - COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONE DEL COMANDANTE DI PORTO - ARTT. 1238 E SEGG. COD. NAV. - CONTRASTO CON ART. 25, COMMA PRIMO, COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 128/68 B. DIRITTO NAVIGAZIONE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE - COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONE DEL COMANDANTE DI PORTO - ARTT. 1238 E SEGG. COD. NAV. - CONTRASTO CON ART. 25, COMMA PRIMO, COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1238 e segg. del Cod. nav., che prevedono attribuzioni giurisdizionali dei Comandanti di porto in materia di contravvenzioni, sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sul rilievo che soltanto il pretore sarebbe il "giudice naturale" cui spetta il giudizio su tutte le contravvenzioni. L'espressione giudice naturale e' usata dall'art. 25 Cost. in senso corrispondente a quella di giudice "precostituito per legge" sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non a posteriori in vista di determinate controversie. La ratio della norma e' di assicurare il retto ordinamento della funzione giudiziaria garantendo al cittadino la certezza circa il giudice che dovra' giudicarlo. Nessuna deroga a tali garanzie si riscontra nelle norme del codice di navigazione che attribuiscono al comandante di porto, capo del circondario la competenza a giudicare in primo grado sulle contravvenzioni in materia di navigazione marittima, essendo anch'egli un giudice speciale precostituito in virtu' di una legge che ne determina la competenza in relazione al verificarsi di eventi bene specificati.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1238 e segg. del Cod. nav., che prevedono attribuzioni giurisdizionali dei Comandanti di porto in materia di contravvenzioni, sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sul rilievo che soltanto il pretore sarebbe il "giudice naturale" cui spetta il giudizio su tutte le contravvenzioni. L'espressione giudice naturale e' usata dall'art. 25 Cost. in senso corrispondente a quella di giudice "precostituito per legge" sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non a posteriori in vista di determinate controversie. La ratio della norma e' di assicurare il retto ordinamento della funzione giudiziaria garantendo al cittadino la certezza circa il giudice che dovra' giudicarlo. Nessuna deroga a tali garanzie si riscontra nelle norme del codice di navigazione che attribuiscono al comandante di porto, capo del circondario la competenza a giudicare in primo grado sulle contravvenzioni in materia di navigazione marittima, essendo anch'egli un giudice speciale precostituito in virtu' di una legge che ne determina la competenza in relazione al verificarsi di eventi bene specificati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte