Sentenza 129/1968 (ECLI:IT:COST:1968:129)
Massima numero 3046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  16/12/1968;  Decisione del  16/12/1968
Deposito del 20/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3045


Titolo
SENT. 129/68 B. ESAZIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA' PER IL CONIUGE O PARENTI E AFFINI RELATIVAMENTE AI BENI ESISTENTI NELLA CASA DEL DEBITORE DI IMPOSTA (ART. 207, LETT. B, T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645) - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
Nell'escludere dall'opposizione all'esecuzione esattoriale il coniuge e parenti ed affini entro il terzo grado del debitore d'imposta relativamente ai beni esistenti nella casa di abitazione di quest'ultimo, la legge ha compresso il diritto soggettivo inerente alla proprieta' di tali beni, sottoposti all'accertamento esattoriale. Non sussiste pertanto la violazione dell'art. 113 Cost., non potendo essere invocata una tutela che superi i limiti posti dal diritto sostanziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte