Sentenza 132/1968 (ECLI:IT:COST:1968:132)
Massima numero 3050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  16/12/1968;  Decisione del  16/12/1968
Deposito del 20/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3049


Titolo
SENT. 132/68 B. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 422 - SANATORIA DELLA NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE, PER OMISSIONE DELLA CITAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PARTE CIVILE, DELL'OFFESO DAL REATO E DEL QUERELANTE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24; CODICE DI PROCEDURA PENALE, ARTT. 412 E 408).

Testo
La facolta' concessa alla persona cui il reato ha arrecato danno di costituirsi parte civile appare ostacolata o compressa dal disposto dell'art. 422 c.p.p. in relazione a quello degli artt. 408 e 412, nella misura in cui l'offeso dal reato si vede preclusa la possibilita' di costituirsi parte civile durante le formalita' di apertura del dibattimento, non essendo stato formalmente informato circa il luogo, il giorno e l'ora della comparizione e circa l'autorita' davanti alla quale si deve comparire (a causa della omessa citazione a comparire) nonche' della possibilita' di procedervi successivamente, pena declaratoria della nullita' ex art. 412 c.p.p., ove la stessa nullita' non sia dedotta immediatamente dopo compiute le formalita' di apertura del dibattimento ed a causa, quindi, della relativa sanatoria. Codesta situazione determina la lesione del diritto di azione e del diritto di difesa, garantiti, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione: infatti, all'offeso dal reato non e' consentito, in tali ipotesi, di determinare e di procedere alla costituzione di parte civile, in dipendenza di fatti a lui non imputabili. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 422 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la sanatoria della nullita' di cui all'art. 412 c.p.p. in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e del querelante, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte