Sentenza 133/1968 (ECLI:IT:COST:1968:133)
Massima numero 3051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  16/12/1968;  Decisione del  16/12/1968
Deposito del 20/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3052


Titolo
SENT. 133/68 A. LAVORO - ORGANIZZAZIONI SINDACALI CORPORATIVE - FUNZIONI - ESERCIZIO ATTUALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI POST CORPORATIVE - AMMISSIBILITA'. LAVORO - ORARIO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA - LEGGE 16 GIUGNO 1932, N. 973, ART. 2: DETERMINAZIONE DA PARTE DEL PREFETTO - CONSULTAZIONE PREVENTIVA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - OBBLIGATORIETA' - EFFETTI. LAVORO - ORARIO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA - ATTRIBUZIONE AL PREFETTO DEI RELATIVI POTERI DI DETERMINAZIONE PREVIA AUDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - EFFICACIA ANCHE NEI RIGUARDI DEI NON ISCRITTI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 39 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
La funzione di tutela degli interessi collettivi di categorie produttive e professionali gia' esercitata dai sindacati di tipo corporativo, puo' considerarsi oggi continuativamente esercitata dalle attuali associazioni sindacali, in pendenza di sviluppi attuativi dell'art. 39 Cost. Correlativamente il requisito della concorde richiesta delle parti al Prefetto ai fini della fissazione degli orari degli esercizi di vendita previsto, in periodo di concentrazione bipartita delle organizzazioni sindacali, dall'art. 2 legge 16 giugno 1932, n. 973, va adattato alla odierna situazione di pluralismo sindacale, nel senso che deve intendersi devoluta agli organi prefettizi l'identificazione delle organizzazioni qualificate ad esprimere le istanze delle collettivita' particolari. La consultazione delle dette organizzazioni e' da ritenere doverosa e non eliminabile, allo scopo di consentire l'emanazione di informati provvedimenti, ma non condiziona anche nel merito il provvedimento del Prefetto. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma in relazione agli artt. 3 e 39 Cost., dovendosi, per quanto permesso, escludere che i non iscritti alle organizzazioni sindacali vengano posti su un piano diverso dagli iscritti, e dovendosi del pari escludere che la norma impugnata conferisca validita' "erga omnes" alle clausole concernenti la materia eventualmente contemplata nei contratti collettivi stipulati dagli iscritti, in quanto la vincolativita' della disciplina oraria deriva, per tutti, soltanto dal provvedimento prefettizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte