Sentenza 133/1968 (ECLI:IT:COST:1968:133)
Massima numero 3052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  16/12/1968;  Decisione del  16/12/1968
Deposito del 20/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3051


Titolo
SENT. 133/68 B. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ART. 41 - RISERVA DI LEGGE - LIMITI. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - LEGGE 16 GIUGNO 1932, N. 973, ART. 2: ATTRIBUZIONE AL PREFETTO DEL POTERE DI DETERMINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
La riserva di legge di cui all'art. 41 Cost. non esige che la disciplina della libera iniziativa economica venga tutta e per intero regolata da atti normativi bastando la predeterminazione (anche attraverso i principi informatori di norme valutate nel loro complesso), di criteri direttivi che, avendo per fine l'utilita' sociale, delineino, circoscrivendola, l'attivita' esecutiva della pubblica Amministrazione, cosi' da togliere ad essa carattere di assoluta illimitata discrezionalita'. L'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente la fissazione da parte del Prefetto degli orari degli esercizi di vendita, attraverso la sancita indispensabilita' della preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali e del Sindaco dei Comuni interessati, ed inserendosi con proprio oggetto nel quadro generale della regolamentazione del riposo dei lavoratori, risponde alle suddette esigenze, ed il decreto del Prefetto viene a costituire la risultante della coordinazione degli interessi generali, escludendosi percio' l'ipotesi di una illimitata discrezionalita' autoritativa. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2 in relazione all'art. 41 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte