Sentenza 135/1968 (ECLI:IT:COST:1968:135)
Massima numero 3056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
17/12/1968; Decisione del
17/12/1968
Deposito del 28/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 135/68. REGIONE SARDA - LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1968 - ASSEGNO A FAVORE DEGLI ARTIGIANI CON CARICO FAMILIARE - VIOLAZIONE DELL'ART. 81 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. BILANCIO - COPERTURA FINANZIARIA - COSTITUZIONE, ART. 81 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 135/68. REGIONE SARDA - LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1968 - ASSEGNO A FAVORE DEGLI ARTIGIANI CON CARICO FAMILIARE - VIOLAZIONE DELL'ART. 81 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. BILANCIO - COPERTURA FINANZIARIA - COSTITUZIONE, ART. 81 - INTERPRETAZIONE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, in relazione all'art. 81 della Costituzione, la legge regionale sarda 11 gennaio 1968, relativa alla concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare. Una nuova o maggiore spesa, per la quale la legge che l'autorizzi non indichi i mezzi per farvi fronte, non puo' trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa (sent. 1/66). Ad ogni stanziamento di spese per nuovi oneri deve corrispondere l'indicazione positiva dei mezzi per effettuare la copertura (sent. 47 e 49/67, 17/68). Con la previsione, nella legge di autorizzazione, della indicazione della spesa nella legge del bilancio, e con la successiva inserzione di essa nella legge del bilancio, resta eluso l'obbligo della indicazione della copertura.
E' costituzionalmente illegittima, in relazione all'art. 81 della Costituzione, la legge regionale sarda 11 gennaio 1968, relativa alla concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare. Una nuova o maggiore spesa, per la quale la legge che l'autorizzi non indichi i mezzi per farvi fronte, non puo' trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa (sent. 1/66). Ad ogni stanziamento di spese per nuovi oneri deve corrispondere l'indicazione positiva dei mezzi per effettuare la copertura (sent. 47 e 49/67, 17/68). Con la previsione, nella legge di autorizzazione, della indicazione della spesa nella legge del bilancio, e con la successiva inserzione di essa nella legge del bilancio, resta eluso l'obbligo della indicazione della copertura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte