Sentenza 74/2020 (ECLI:IT:COST:2020:74)
Massima numero 42509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
07/04/2020; Decisione del
07/04/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Titolo
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannati alla pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni - Semilibertà "surrogatoria" dell'affidamento in prova - Applicazione provvisoria, in quanto compatibile - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannati alla pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni - Semilibertà "surrogatoria" dell'affidamento in prova - Applicazione provvisoria, in quanto compatibile - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi cosiddetta "surrogatoria" dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50 per i condannati che debbano espiare una pena rientrante nel limite di fruibilità del detto affidamento (pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni), ma che, in concreto, non siano ritenuti ancora meritevoli del beneficio più ampio, ancorché non abbiano ancora espiato la metà della pena. Il d.l. n. 146 del 2013, conv., con modif., in legge n. 10 del 2014, ha previsto, infatti, una procedura di applicazione provvisoria della misura della semilibertà, in presenza di situazioni di urgenza e sulla base di un filtro di merito del magistrato di sorveglianza, non estesa tuttavia alla semilibertà "surrogatoria". Tale discriminazione tra le due misure, concernente la possibilità di beneficiare di un accesso "accelerato" - diversamente rispetto ai casi vertenti sulla disciplina dei presupposti sostanziali per l'ammissione alla misura della semilibertà - viola il principio di uguaglianza. Una volta che il legislatore abbia infatti ritenuto, nella sua discrezionalità, di dover omologare semilibertà e affidamento in prova riguardo al quantum di pena che permette di fruire della misura, non v'è più ragione per lasciare disallineato in peius il beneficio "minore", quanto alla possibilità di accesso anticipato e provvisorio al beneficio, potendo l'attesa dei tempi più lunghi, richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza, far perdere al condannato, in possesso di tutti i requisiti per la fruizione della misura, l'opportunità di lavoro in relazione alla quale è stata formulata l'istanza di semilibertà e, con essa, il connesso effetto risocializzante. (Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 338 del 2008 e n. 100 del 1997; ordinanze n. 446 del 2008 e n. 375 del 1999).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi cosiddetta "surrogatoria" dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50 per i condannati che debbano espiare una pena rientrante nel limite di fruibilità del detto affidamento (pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni), ma che, in concreto, non siano ritenuti ancora meritevoli del beneficio più ampio, ancorché non abbiano ancora espiato la metà della pena. Il d.l. n. 146 del 2013, conv., con modif., in legge n. 10 del 2014, ha previsto, infatti, una procedura di applicazione provvisoria della misura della semilibertà, in presenza di situazioni di urgenza e sulla base di un filtro di merito del magistrato di sorveglianza, non estesa tuttavia alla semilibertà "surrogatoria". Tale discriminazione tra le due misure, concernente la possibilità di beneficiare di un accesso "accelerato" - diversamente rispetto ai casi vertenti sulla disciplina dei presupposti sostanziali per l'ammissione alla misura della semilibertà - viola il principio di uguaglianza. Una volta che il legislatore abbia infatti ritenuto, nella sua discrezionalità, di dover omologare semilibertà e affidamento in prova riguardo al quantum di pena che permette di fruire della misura, non v'è più ragione per lasciare disallineato in peius il beneficio "minore", quanto alla possibilità di accesso anticipato e provvisorio al beneficio, potendo l'attesa dei tempi più lunghi, richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza, far perdere al condannato, in possesso di tutti i requisiti per la fruizione della misura, l'opportunità di lavoro in relazione alla quale è stata formulata l'istanza di semilibertà e, con essa, il connesso effetto risocializzante. (Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 338 del 2008 e n. 100 del 1997; ordinanze n. 446 del 2008 e n. 375 del 1999).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte