Sentenza 138/1968 (ECLI:IT:COST:1968:138)
Massima numero 3065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
17/12/1968; Decisione del
17/12/1968
Deposito del 28/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/68 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - MODI ED EFFICACIA DELLA TUTELA - POTERE DEL LEGISLATORE ORDINARIO DI REGOLARLI.
SENT. 138/68 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - MODI ED EFFICACIA DELLA TUTELA - POTERE DEL LEGISLATORE ORDINARIO DI REGOLARLI.
Testo
Gia' questa Corte ha rilevato, nella citata sentenza del 3 luglio 1962, n. 87, e in quella successiva del 4 giugno 1964, n. 47, che l'art. 113 della Costituzione non prescrive che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale, in ogni caso, nella medesima maniera e con i medesimi effetti, ne' ha eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di quella tutela.
Gia' questa Corte ha rilevato, nella citata sentenza del 3 luglio 1962, n. 87, e in quella successiva del 4 giugno 1964, n. 47, che l'art. 113 della Costituzione non prescrive che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale, in ogni caso, nella medesima maniera e con i medesimi effetti, ne' ha eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di quella tutela.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte