Sentenza 138/1968 (ECLI:IT:COST:1968:138)
Massima numero 3067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
17/12/1968; Decisione del
17/12/1968
Deposito del 28/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/68 D. ESECUZIONE FISCALE - CONCESSIONARIO DI AZIENDA - EQUIPARAZIONE AL DEBITORE - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONI EX ARTT. 615 E SEG. COD. PROC. CIV. - PRECLUSIONE (T.U. LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, ARTT. 197, 208 E 209).
SENT. 138/68 D. ESECUZIONE FISCALE - CONCESSIONARIO DI AZIENDA - EQUIPARAZIONE AL DEBITORE - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONI EX ARTT. 615 E SEG. COD. PROC. CIV. - PRECLUSIONE (T.U. LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, ARTT. 197, 208 E 209).
Testo
La preclusione disposta dall'art. 209, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette, riguardo all'esecuzione fiscale, approvato con D.P.R. n. 645 del 1958, per le opposizioni previste dagli artt. 615 e segg. cod. proc. civ., concerne pure il cessionario dell'azienda responsabile del debito d'imposta. La preclusione si spiega, rispetto al cessionario, con la parificazione dello stesso al debitore, sulla base della norma di diritto sostanziale contenuta nell'art. 197 del citato Testo Unico.
La preclusione disposta dall'art. 209, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette, riguardo all'esecuzione fiscale, approvato con D.P.R. n. 645 del 1958, per le opposizioni previste dagli artt. 615 e segg. cod. proc. civ., concerne pure il cessionario dell'azienda responsabile del debito d'imposta. La preclusione si spiega, rispetto al cessionario, con la parificazione dello stesso al debitore, sulla base della norma di diritto sostanziale contenuta nell'art. 197 del citato Testo Unico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 1
Altri parametri e norme interposte