Sentenza 138/1968 (ECLI:IT:COST:1968:138)
Massima numero 3067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  17/12/1968;  Decisione del  17/12/1968
Deposito del 28/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3064  3065  3066  3068


Titolo
SENT. 138/68 D. ESECUZIONE FISCALE - CONCESSIONARIO DI AZIENDA - EQUIPARAZIONE AL DEBITORE - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONI EX ARTT. 615 E SEG. COD. PROC. CIV. - PRECLUSIONE (T.U. LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, ARTT. 197, 208 E 209).

Testo
La preclusione disposta dall'art. 209, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette, riguardo all'esecuzione fiscale, approvato con D.P.R. n. 645 del 1958, per le opposizioni previste dagli artt. 615 e segg. cod. proc. civ., concerne pure il cessionario dell'azienda responsabile del debito d'imposta. La preclusione si spiega, rispetto al cessionario, con la parificazione dello stesso al debitore, sulla base della norma di diritto sostanziale contenuta nell'art. 197 del citato Testo Unico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 1

Altri parametri e norme interposte