Sentenza 139/1968 (ECLI:IT:COST:1968:139)
Massima numero 3069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
17/12/1968; Decisione del
17/12/1968
Deposito del 28/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 139/68. IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - SOLIDARIETA' PROCESSUALE TRIBUTARIA - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, ART. 66 - NOTIFICAZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 139/68. IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - SOLIDARIETA' PROCESSUALE TRIBUTARIA - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, ART. 66 - NOTIFICAZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, nella parte in cui prevede che la notificazione ad uno solo dei coobbligati solidali dell'accertamento di valore relativo ai beni caduti in successione, fa decorrere i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri. Cfr.: sent. n. 48/68.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, nella parte in cui prevede che la notificazione ad uno solo dei coobbligati solidali dell'accertamento di valore relativo ai beni caduti in successione, fa decorrere i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri. Cfr.: sent. n. 48/68.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte