Sentenza 141/1968 (ECLI:IT:COST:1968:141)
Massima numero 3072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
18/12/1968; Decisione del
18/12/1968
Deposito del 30/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3073
Titolo
SENT. 141/68 A. AGRICOLTURA - PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 14 - NON DA' LUOGO AD ESPROPRIAZIONE EX ART. 42, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 141/68 A. AGRICOLTURA - PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 14 - NON DA' LUOGO AD ESPROPRIAZIONE EX ART. 42, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La proroga dei contratti agrari prevista dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, poiche' - come gia' affermato nella precedente sentenza n. 16 del 1968 - non costituisce una proroga a tempo indeterminato, non puo' considerarsi espropriazione in senso sostanziale, e, pertanto, non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, per il fatto che la legge stessa non abbia previsto un indennizzo a favore dei proprietari.
La proroga dei contratti agrari prevista dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, poiche' - come gia' affermato nella precedente sentenza n. 16 del 1968 - non costituisce una proroga a tempo indeterminato, non puo' considerarsi espropriazione in senso sostanziale, e, pertanto, non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, per il fatto che la legge stessa non abbia previsto un indennizzo a favore dei proprietari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte