Sentenza 141/1968 (ECLI:IT:COST:1968:141)
Massima numero 3073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
18/12/1968; Decisione del
18/12/1968
Deposito del 30/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3072
Titolo
SENT. 141/68 B. PROPRIETA' PRIVATA - PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI RELATIVI A TERRENI DESTINATI AD EDILIZIA MA SUSCETTIBILI DI ATTUALE SFRUTTAMENTO AGRICOLO - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 14 - NON VIOLA GLI ARTT. 42, SECONDO COMMA, E 44 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 141/68 B. PROPRIETA' PRIVATA - PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI RELATIVI A TERRENI DESTINATI AD EDILIZIA MA SUSCETTIBILI DI ATTUALE SFRUTTAMENTO AGRICOLO - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 14 - NON VIOLA GLI ARTT. 42, SECONDO COMMA, E 44 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 15 settembre 1964, n. 756, ha per oggetto la disciplina dei contratti agrari e quindi ha come presupposto il riferimento esclusivo ai terreni destinati all'agricoltura. Posto cio' anche se la proroga dei contratti (art. 14) si riferisce a terreni che, pur destinati ad edilizia in base a piani regolatori generali regolarmente approvati, siano ancora suscettibili di sfruttamento agricolo ed a questo sono di fatto assoggettati, non si verifica un conflitto tra due interessi pubblici e non vengono meno quelle ragioni che, in relazione alla destinazione all'agricoltura, giustificano l'imposizione di vincoli alla proprieta' privata in forza dell'art. 42, secondo comma, e dell'art. 44 della Costituzione. Cio' in quanto la sola approvazione di un piano regolatore generale, se pone in essere talune limitazioni, di efficacia immediata, alla proprieta' privata, non e' tuttavia sufficiente a far perdere ai suoli il carattere di terreni utilizzabili a fini agricoli per far loro acquistare quello di terreni destinati all'edilizia. Questo carattere i suoli acquistano soltanto dopo l'approvazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione che rendono attuale e prevalente quella destinazione. Comunque, anche in mancanza di piani regolatori e particolareggiati e di lottizzazione, la seria intenzione del proprietario di edificare, quando non ostino altre ragioni, da' diritto a quest'ultimo, nonostante la proroga, di ottenere il rilascio del doppio dell'area del terreno ai sensi dell'art. 11 della legge 23 marzo 1950, n. 253. Pertanto la citata norma di proroga dei contratti agrari non e' in contrasto con gli artt. 42, secondo comma, e 44 della Costituzione.
La legge 15 settembre 1964, n. 756, ha per oggetto la disciplina dei contratti agrari e quindi ha come presupposto il riferimento esclusivo ai terreni destinati all'agricoltura. Posto cio' anche se la proroga dei contratti (art. 14) si riferisce a terreni che, pur destinati ad edilizia in base a piani regolatori generali regolarmente approvati, siano ancora suscettibili di sfruttamento agricolo ed a questo sono di fatto assoggettati, non si verifica un conflitto tra due interessi pubblici e non vengono meno quelle ragioni che, in relazione alla destinazione all'agricoltura, giustificano l'imposizione di vincoli alla proprieta' privata in forza dell'art. 42, secondo comma, e dell'art. 44 della Costituzione. Cio' in quanto la sola approvazione di un piano regolatore generale, se pone in essere talune limitazioni, di efficacia immediata, alla proprieta' privata, non e' tuttavia sufficiente a far perdere ai suoli il carattere di terreni utilizzabili a fini agricoli per far loro acquistare quello di terreni destinati all'edilizia. Questo carattere i suoli acquistano soltanto dopo l'approvazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione che rendono attuale e prevalente quella destinazione. Comunque, anche in mancanza di piani regolatori e particolareggiati e di lottizzazione, la seria intenzione del proprietario di edificare, quando non ostino altre ragioni, da' diritto a quest'ultimo, nonostante la proroga, di ottenere il rilascio del doppio dell'area del terreno ai sensi dell'art. 11 della legge 23 marzo 1950, n. 253. Pertanto la citata norma di proroga dei contratti agrari non e' in contrasto con gli artt. 42, secondo comma, e 44 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte