Sentenza 142/1968 (ECLI:IT:COST:1968:142)
Massima numero 3074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/12/1968; Decisione del
18/12/1968
Deposito del 30/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - CORTE DEI CONTI IN SEDE DI GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 142/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - CORTE DEI CONTI IN SEDE DI GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Deve disattendersi, in mancanza di nuovi argomenti, la eccezione di inammissibilita' per difetto di legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato: eccezione motivata in relazione all'asserita carenza del procedimento a quo del carattere giurisdizionale e gia' respinta con la sentenza 13 dicembre 1966, n. 121 (v. gia' anche la sentenza n. 165 del 1963).
Deve disattendersi, in mancanza di nuovi argomenti, la eccezione di inammissibilita' per difetto di legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato: eccezione motivata in relazione all'asserita carenza del procedimento a quo del carattere giurisdizionale e gia' respinta con la sentenza 13 dicembre 1966, n. 121 (v. gia' anche la sentenza n. 165 del 1963).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23