Sentenza 142/1968 (ECLI:IT:COST:1968:142)
Massima numero 3078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/12/1968; Decisione del
18/12/1968
Deposito del 30/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/68 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONE - CORTE DEI CONTI IN SEDE DI PARIFICAZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 142/68 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONE - CORTE DEI CONTI IN SEDE DI PARIFICAZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
Sono inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le leggi di spesa, sollevate dalla Corte dei conti nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto, poiche' la Corte stessa non ha in quella sede legittimazione a proporre tali questioni.
Sono inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le leggi di spesa, sollevate dalla Corte dei conti nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto, poiche' la Corte stessa non ha in quella sede legittimazione a proporre tali questioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte