Sentenza 143/1968 (ECLI:IT:COST:1968:143)
Massima numero 3079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  18/12/1968;  Decisione del  18/12/1968
Deposito del 30/12/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3080  3081


Titolo
SENT. 143/68 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA RISPETTO AL PROCESSO PRINCIPALE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - SINDACABILITA' DELLA COMPETENZA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.

Testo
Nel corso del procedimento di parificazione del rendiconto generale si possono proporre questioni di legittimita' costituzionale (sentt. n. 165 del 1963, n. 21 del 1966 e n. 142 del 1968); la Corte non puo' fermarsi ad esaminare, in un giudizio di legittimita' costituzionale, se l'organo, che ha emesso l'ordinanza di rinvio, fosse competente a decidere sul merito (da ultimo sent. n. 111 del 1963 e n. 58 del 1964), cioe', nella specie, sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Pertanto le due eccezioni di inammissibilita', preliminarmente avanzate dalla difesa della Regione, (carattere non giurisdizionale della parificazione, incompetenza delle sezioni riunite) devono essere respinte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23