Sentenza 143/1968 (ECLI:IT:COST:1968:143)
Massima numero 3081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
18/12/1968; Decisione del
18/12/1968
Deposito del 30/12/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 143/68 C. REGIONI - POSIZIONE DI AUTONOMIA NELL'ORDINAMENTO - CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONE POLITICO-LEGISLATIVA - ESENZIONE DAL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI - LIMITAZIONE DI QUESTO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL GOVERNO REGIONALE - FATTISPECIE - LEGGE REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA 5 LUGLIO 1965, N. 9, ART. 18, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 58 DELLO STATUTO REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 143/68 C. REGIONI - POSIZIONE DI AUTONOMIA NELL'ORDINAMENTO - CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONE POLITICO-LEGISLATIVA - ESENZIONE DAL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI - LIMITAZIONE DI QUESTO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL GOVERNO REGIONALE - FATTISPECIE - LEGGE REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA 5 LUGLIO 1965, N. 9, ART. 18, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 58 DELLO STATUTO REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Ciascuna Regione a Statuto speciale ha organi di governo e, ben distinta, un'assemblea politico-legislativa. Nel contesto del nostro ordinamento, caratterizzato dalla pluralita' dei poteri, la Regione si colloca come ente dotato di autonomia che gli statuti in generale riconoscono ad essa quale entita' diversa da questo, ma che si e' tradotta in precise potesta' attribuite alle assemblee legislative regionali da norme statutarie. Il consiglio del Friuli-Venezia Giulia non solo e' organo politico-legislativo ma, al pari di altre assemblee regionali (sent. n. 66 del 1964), non ha funzioni esecutive neanche di natura regolamentare (art. 42, 46 dello statuto): i suoi atti quindi non sono sottoposti a riscontro esterno. L'art. 58 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, sottoponendo "gli atti amministrativi della regione" al sindacato di legittimita' della Corte dei conti, non puo' che riferirsi agli atti del Governo regionale: il controllo percio' deve esercitarsi "in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della corte dei conti", vale a dire di quelle leggi (art. 100 Cost. e T.U.) che, a quanto si e' premesso, non conoscono se non il riscontro degli atti del Governo. Pertanto le somme impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del consiglio regionale, appena pervenutegli, possono essere spese dal suo Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo consiglio. E' di conseguenza non fondata la questione proposta, con ordinanza 14 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite e in riferimento all'art. 58 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 18, 3x comma, della legge regionale 5 luglio 1965 n. 9 recante "stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1965".
Ciascuna Regione a Statuto speciale ha organi di governo e, ben distinta, un'assemblea politico-legislativa. Nel contesto del nostro ordinamento, caratterizzato dalla pluralita' dei poteri, la Regione si colloca come ente dotato di autonomia che gli statuti in generale riconoscono ad essa quale entita' diversa da questo, ma che si e' tradotta in precise potesta' attribuite alle assemblee legislative regionali da norme statutarie. Il consiglio del Friuli-Venezia Giulia non solo e' organo politico-legislativo ma, al pari di altre assemblee regionali (sent. n. 66 del 1964), non ha funzioni esecutive neanche di natura regolamentare (art. 42, 46 dello statuto): i suoi atti quindi non sono sottoposti a riscontro esterno. L'art. 58 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, sottoponendo "gli atti amministrativi della regione" al sindacato di legittimita' della Corte dei conti, non puo' che riferirsi agli atti del Governo regionale: il controllo percio' deve esercitarsi "in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della corte dei conti", vale a dire di quelle leggi (art. 100 Cost. e T.U.) che, a quanto si e' premesso, non conoscono se non il riscontro degli atti del Governo. Pertanto le somme impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del consiglio regionale, appena pervenutegli, possono essere spese dal suo Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo consiglio. E' di conseguenza non fondata la questione proposta, con ordinanza 14 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite e in riferimento all'art. 58 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 18, 3x comma, della legge regionale 5 luglio 1965 n. 9 recante "stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1965".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 58
Altri parametri e norme interposte