Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Partecipazione della Conferenza unificata alle varie fasi di attuazione dell'autonomia - Omessa previsione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Puglia in riferimento al principio di leale collaborazione, degli artt. 2, commi 4 e 8; 5; 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, disciplinano il ruolo della Conferenza unificata. La ricorrente – la quale reclama un coinvolgimento della Conferenza unificata (o un coinvolgimento più intenso, nella forma dell’intesa), sul presupposto che l’autonomia differenziata, redistribuendo risorse e competenze, avrebbe effetti di carattere generale – erra nel ritenere che la necessità di un raccordo con gli enti locali delle regioni terze derivi direttamente dall’art. 116, terzo comma, Cost.: tale norma condiziona l’iniziativa della regione interessata alla consultazione degli enti locali, riferendosi chiaramente solo agli enti locali della stessa regione, e non anche a quelli delle altre regioni. Inoltre, la necessità di un più ampio o più intenso coinvolgimento della Conferenza unificata non può ricondursi neppure al principio di leale collaborazione, perché il parametro indicato prevede un procedimento di differenziazione bilaterale, in cui le istanze d’insieme sono affidate alle Camere con la speciale maggioranza, e si limita a richiedere il parere degli enti locali della regione interessata, con esclusione di ulteriori aggravamenti procedurali per l’approvazione della legge rinforzata. Peraltro, si può osservare che il legislatore ha scelto di prevedere comunque una partecipazione delle altre autonomie territoriali (ex artt. 2, commi 2 e 4). Quanto in particolare all’art. 2, comma 8 (che non richiede il coinvolgimento della Conferenza unificata in caso di emendamenti parlamentari al disegno di legge di approvazione della intesa), la censura investe il procedimento legislativo in senso stretto, per cui è inapplicabile il canone della leale collaborazione, e si scontra con la regola secondo cui la legge ordinaria non può regolare il procedimento legislativo, che rientra nella competenza della Costituzione e dei regolamenti parlamentari. Quanto al rinnovo dell’intesa alla scadenza decennale, la legge lo costruisce come tacito, sicché il principio di leale collaborazione non può entrare in gioco. Quanto all’art. 7, comma 4, la funzione di controllo regolata dalla norma impugnata riguarda una singola regione “differenziata” e ha carattere puntuale e concreto; non si scorge, dunque, un particolare impatto sulle altre autonomie territoriali, tale da rendere costituzionalmente necessario il coinvolgimento della Conferenza unificata (o Stato-regioni).