Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Partecipazione della Conferenza unificata alle varie fasi di attuazione dell'autonomia - Omessa previsione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Puglia in riferimento al principio di leale collaborazione, degli artt. 2, commi 4 e 8; 5; 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, disciplinano il ruolo della Conferenza unificata. La ricorrente – la quale reclama un coinvolgimento della Conferenza unificata (o un coinvolgimento più intenso, nella forma dell’intesa), sul presupposto che l’autonomia differenziata, redistribuendo risorse e competenze, avrebbe effetti di carattere generale – erra nel ritenere che la necessità di un raccordo con gli enti locali delle regioni terze derivi direttamente dall’art. 116, terzo comma, Cost.: tale norma condiziona l’iniziativa della regione interessata alla consultazione degli enti locali, riferendosi chiaramente solo agli enti locali della stessa regione, e non anche a quelli delle altre regioni. Inoltre, la necessità di un più ampio o più intenso coinvolgimento della Conferenza unificata non può ricondursi neppure al principio di leale collaborazione, perché il parametro indicato prevede un procedimento di differenziazione bilaterale, in cui le istanze d’insieme sono affidate alle Camere con la speciale maggioranza, e si limita a richiedere il parere degli enti locali della regione interessata, con esclusione di ulteriori aggravamenti procedurali per l’approvazione della legge rinforzata. Peraltro, si può osservare che il legislatore ha scelto di prevedere comunque una partecipazione delle altre autonomie territoriali (ex artt. 2, commi 2 e 4). Quanto in particolare all’art. 2, comma 8 (che non richiede il coinvolgimento della Conferenza unificata in caso di emendamenti parlamentari al disegno di legge di approvazione della intesa), la censura investe il procedimento legislativo in senso stretto, per cui è inapplicabile il canone della leale collaborazione, e si scontra con la regola secondo cui la legge ordinaria non può regolare il procedimento legislativo, che rientra nella competenza della Costituzione e dei regolamenti parlamentari. Quanto al rinnovo dell’intesa alla scadenza decennale, la legge lo costruisce come tacito, sicché il principio di leale collaborazione non può entrare in gioco. Quanto all’art. 7, comma 4, la funzione di controllo regolata dalla norma impugnata riguarda una singola regione “differenziata” e ha carattere puntuale e concreto; non si scorge, dunque, un particolare impatto sulle altre autonomie territoriali, tale da rendere costituzionalmente necessario il coinvolgimento della Conferenza unificata (o Stato-regioni).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 2  co. 4

legge  26/06/2024  n. 86  art. 2  co. 8

legge  26/06/2024  n. 86  art. 5  co. 

legge  26/06/2024  n. 86  art. 7  co. 1

legge  26/06/2024  n. 86  art. 7  co. 2

legge  26/06/2024  n. 86  art. 7  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte