Sentenza 1/1969 (ECLI:IT:COST:1969:1)
Massima numero 3082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  15/01/1969;  Decisione del  15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3083  3084  3085  3086  3087  3088


Titolo
SENT. 1/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI DEL GIUDIZIO A QUO - INSINDACABILITA' - FATTISPECIE - COMPETENZA A CONOSCERE DELLE ISTANZE (EX. ART. 571 COD. PROC. PEN.) PER LA RIPARAZIONE DI ERRORI GIUDIZIARI.

Testo
La Corte costituzionale, secondo la sua costante giurisprudenza, non puo' sindacare la sussistenza dei presupposti processuali richiesti per la valida instaurazione del giudizio a quo. Deve, pertanto, essere disattesa, nel caso, l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il giudice a quo non avrebbe potuto pronunciarsi (nel corso del procedimento civile innanzi a lui pendente) sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 571 cod. proc. pen. (riparazione di errori giudiziari) essendo questa di competenza del giudice penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte