Sentenza 1/1969 (ECLI:IT:COST:1969:1)
Massima numero 3083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/01/1969; Decisione del
15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/69 B. RIPARAZIONE DEGLI ERRORI GIUDIZIARI - COSTITUZIONE, ART. 24, ULTIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - RAPPORTO CON IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PORTATA INNOVATRICE RISPETTO ALLA PRECEDENTE LEGISLAZIONE.
SENT. 1/69 B. RIPARAZIONE DEGLI ERRORI GIUDIZIARI - COSTITUZIONE, ART. 24, ULTIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - RAPPORTO CON IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PORTATA INNOVATRICE RISPETTO ALLA PRECEDENTE LEGISLAZIONE.
Testo
L'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico - quale coerente sviluppo del piu' generale principio di tutela dei "diritti inviolabili dell'uomo", assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano e specificantesi, a sua volta, nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di liberta', ed anzitutto e con piu' spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalita' umana. Nel quadro del sistema risultante da tali principi costituzionali la norma dell'art. 24 della Costituzione, prescrivendo che la legge debba determinare "le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari", assume una portata sostanzialmente innovatrice rispetto alla preesistente legislazione italiana, nella quale tale riparazione finiva per ridursi alla sola revisione delle sentenze irrevocabili di condanna, che fosse posteriormente riconosciuta ingiusta, cui poteva tutt'al piu' accompagnarsi, in una ristretta serie di casi, una "riparazione pecuniaria a titolo di soccorso".
L'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico - quale coerente sviluppo del piu' generale principio di tutela dei "diritti inviolabili dell'uomo", assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano e specificantesi, a sua volta, nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di liberta', ed anzitutto e con piu' spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalita' umana. Nel quadro del sistema risultante da tali principi costituzionali la norma dell'art. 24 della Costituzione, prescrivendo che la legge debba determinare "le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari", assume una portata sostanzialmente innovatrice rispetto alla preesistente legislazione italiana, nella quale tale riparazione finiva per ridursi alla sola revisione delle sentenze irrevocabili di condanna, che fosse posteriormente riconosciuta ingiusta, cui poteva tutt'al piu' accompagnarsi, in una ristretta serie di casi, una "riparazione pecuniaria a titolo di soccorso".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte