Sentenza 1/1969 (ECLI:IT:COST:1969:1)
Massima numero 3086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/01/1969; Decisione del
15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/69 E. RIPARAZIONE DEGLI ERRORI GIUDIZIARI - COSTITUZIONE, ART. 24, ULTIMO COMMA - ATTUAZIONE LEGISLATIVA PARZIALE QUANTO MENO PER GLI ASPETTI STRUMENTALI - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - POSSIBILITA' CHE L'ISTITUTO SI ESTENDA ANCHE AD IPOTESI DIVERSE DA QUELLA REGOLATA - EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE DI ATTUAZIONE PER IL SOLO FATTO DELLA SUA PARZIARIETA' - CONSEGUENTE VUOTO INCOLMABILE IN SEDE INTERPRETATIVA.
SENT. 1/69 E. RIPARAZIONE DEGLI ERRORI GIUDIZIARI - COSTITUZIONE, ART. 24, ULTIMO COMMA - ATTUAZIONE LEGISLATIVA PARZIALE QUANTO MENO PER GLI ASPETTI STRUMENTALI - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - POSSIBILITA' CHE L'ISTITUTO SI ESTENDA ANCHE AD IPOTESI DIVERSE DA QUELLA REGOLATA - EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE DI ATTUAZIONE PER IL SOLO FATTO DELLA SUA PARZIARIETA' - CONSEGUENTE VUOTO INCOLMABILE IN SEDE INTERPRETATIVA.
Testo
Una legge che si limiti a dare attuazione parziale, o un inizio di attuazione, ad un principio costituzionale non per questo puo' dirsi incostituzionale, purche' non sia tale da precludere comunque ulteriori estensioni dell'istituto ad altre e diverse ipotesi, oltre quella regolata: nella specie questa ultima circostanza non si verifica per la legge 23 maggio 1960, n. 504, come venne anche esplicitamente affermato durante la discussione parlamentare del relativo disegno di legge. Nell'ipotesi di una legge, come quella citata, che si limiti a dare attuazione parziale, o un inizio di attuazione, ad un principio costituzionale, la necessita' di norme legislative di attuazione, almeno e sicuramente per gli aspetti in largo senso strumentali del principio stesso, sta a mostrare come una eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale che si fondasse sulla sola parziarieta' della disciplina rischierebbe di condurre ad un regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione.
Una legge che si limiti a dare attuazione parziale, o un inizio di attuazione, ad un principio costituzionale non per questo puo' dirsi incostituzionale, purche' non sia tale da precludere comunque ulteriori estensioni dell'istituto ad altre e diverse ipotesi, oltre quella regolata: nella specie questa ultima circostanza non si verifica per la legge 23 maggio 1960, n. 504, come venne anche esplicitamente affermato durante la discussione parlamentare del relativo disegno di legge. Nell'ipotesi di una legge, come quella citata, che si limiti a dare attuazione parziale, o un inizio di attuazione, ad un principio costituzionale, la necessita' di norme legislative di attuazione, almeno e sicuramente per gli aspetti in largo senso strumentali del principio stesso, sta a mostrare come una eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale che si fondasse sulla sola parziarieta' della disciplina rischierebbe di condurre ad un regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte