Sentenza 1/1969 (ECLI:IT:COST:1969:1)
Massima numero 3087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/01/1969; Decisione del
15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/69 F. RIPARAZIONE DEGLI ERRORI GIUDIZIARI - COSTITUZIONE, ART. 24, ULTIMO COMMA - INCERTEZZA SULLA NOZIONE ACCOLTA DI ERRORE GIUDIZIARIO - ATTUAZIONE LEGISLATIVA ANCHE PER GLI ELEMENTI SOSTANZIALI DELL'ISTITUTO - NECESSITA'.
SENT. 1/69 F. RIPARAZIONE DEGLI ERRORI GIUDIZIARI - COSTITUZIONE, ART. 24, ULTIMO COMMA - INCERTEZZA SULLA NOZIONE ACCOLTA DI ERRORE GIUDIZIARIO - ATTUAZIONE LEGISLATIVA ANCHE PER GLI ELEMENTI SOSTANZIALI DELL'ISTITUTO - NECESSITA'.
Testo
Per quanto riguarda il principio costituzionale sulla riparazione degli errori giudiziari, l'interposizione di norme legislative di attuazione si rivela, a ben guardare, necessaria anche per gli aspetti sostanziali dell'istituto, poiche' ne' la dizione testuale della norma, ne' le risultanze dei lavori preparatori consentono di ritenere con sufficiente certezza che il Costituente abbia in realta' aderito ad una nozione di errore giudiziario che abbia esclusivo riferimento alla materia penale - come potrebbe trarsi dagli atti della Costituente e sarebbe piu' conforme alla tradizione dottrinale - o ad una nozione che si estenda invece all'intero campo della funzione giurisdizionale - come potrebbe argomentarsi dalla collocazione della norma nel contesto di un articolo che ha riguardo in tutte le sue restanti disposizioni a qualsiasi tipo e specie di giudizi - "e anche limitatamente alla materia penale, ad una nozione che si risolva nel solo errore di giudicato, o che comprenda anche l'ipotesi di chi sia stato riconosciuto innocente in istruttoria o a seguito di pubblico dibattimento, dopo aver subito una privazione di liberta' personale. Il coordinamento della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 24 con l'art. 13 della Costituzione, che ne sottolinea l'aspetto di rafforzamento ed ulteriore presidio della garanzia della liberta' personale, non offre argomento decisivo in favore di una nozione dell'errore giudiziario, che, pur limitatamente alla materia penale, comprenda anche l'ipotesi di chi sia stato riconosciuto innocente in istruttoria o a seguito di pubblico dibattimento dopo aver subito una privazione di liberta' personale, in quanto lo stesso art. 13 riproporrebbe a sua volta il problema, che spetta al legislatore risolvere, se l'istituto in esame debba restringersi ai casi in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, o debba invece comprendere qualunque caso di carcerazione preventiva, ingiustamente scontata.
Per quanto riguarda il principio costituzionale sulla riparazione degli errori giudiziari, l'interposizione di norme legislative di attuazione si rivela, a ben guardare, necessaria anche per gli aspetti sostanziali dell'istituto, poiche' ne' la dizione testuale della norma, ne' le risultanze dei lavori preparatori consentono di ritenere con sufficiente certezza che il Costituente abbia in realta' aderito ad una nozione di errore giudiziario che abbia esclusivo riferimento alla materia penale - come potrebbe trarsi dagli atti della Costituente e sarebbe piu' conforme alla tradizione dottrinale - o ad una nozione che si estenda invece all'intero campo della funzione giurisdizionale - come potrebbe argomentarsi dalla collocazione della norma nel contesto di un articolo che ha riguardo in tutte le sue restanti disposizioni a qualsiasi tipo e specie di giudizi - "e anche limitatamente alla materia penale, ad una nozione che si risolva nel solo errore di giudicato, o che comprenda anche l'ipotesi di chi sia stato riconosciuto innocente in istruttoria o a seguito di pubblico dibattimento, dopo aver subito una privazione di liberta' personale. Il coordinamento della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 24 con l'art. 13 della Costituzione, che ne sottolinea l'aspetto di rafforzamento ed ulteriore presidio della garanzia della liberta' personale, non offre argomento decisivo in favore di una nozione dell'errore giudiziario, che, pur limitatamente alla materia penale, comprenda anche l'ipotesi di chi sia stato riconosciuto innocente in istruttoria o a seguito di pubblico dibattimento dopo aver subito una privazione di liberta' personale, in quanto lo stesso art. 13 riproporrebbe a sua volta il problema, che spetta al legislatore risolvere, se l'istituto in esame debba restringersi ai casi in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, o debba invece comprendere qualunque caso di carcerazione preventiva, ingiustamente scontata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte