Sentenza 2/1969 (ECLI:IT:COST:1969:2)
Massima numero 3089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  15/01/1969;  Decisione del  15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3090


Titolo
SENT. 2/69 A. EGUAGLIANZA - COST., ART. 3 - INTERPRETAZIONE - APPLICABILITA' ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Testo
Come gia' affermato in altre precedenti sentenze costituzionali, tra cui quella del 1966, n. 25, il principio di eguaglianza deve essere osservato non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, in quanto sia possibile, anche nei confronti delle persone giuridiche.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte