Sentenza 2/1969 (ECLI:IT:COST:1969:2)
Massima numero 3089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
15/01/1969; Decisione del
15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3090
Titolo
SENT. 2/69 A. EGUAGLIANZA - COST., ART. 3 - INTERPRETAZIONE - APPLICABILITA' ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE GIURIDICHE.
SENT. 2/69 A. EGUAGLIANZA - COST., ART. 3 - INTERPRETAZIONE - APPLICABILITA' ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE GIURIDICHE.
Testo
Come gia' affermato in altre precedenti sentenze costituzionali, tra cui quella del 1966, n. 25, il principio di eguaglianza deve essere osservato non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, in quanto sia possibile, anche nei confronti delle persone giuridiche.
Come gia' affermato in altre precedenti sentenze costituzionali, tra cui quella del 1966, n. 25, il principio di eguaglianza deve essere osservato non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, in quanto sia possibile, anche nei confronti delle persone giuridiche.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte