Sentenza 2/1969 (ECLI:IT:COST:1969:2)
Massima numero 3090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
15/01/1969; Decisione del
15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3089
Titolo
SENT. 2/69 B. REGIONE SICILIANA - LEGGE REG. 10 AGOSTO 1965, N. 21 - RAPPRESENTATIVITA' RICONOSCIUTA SOLO AD ALCUNE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
SENT. 2/69 B. REGIONE SICILIANA - LEGGE REG. 10 AGOSTO 1965, N. 21 - RAPPRESENTATIVITA' RICONOSCIUTA SOLO AD ALCUNE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Testo
La statuizione contenuta nell'art. 18, terzo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, nella parte in cui, relativamente alla nomina di due rappresentanti della cooperazione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ammette esplicitamente due sole organizzazioni di categoria ed implicitamente esclude la terza, viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto non assicura, come dovrebbe, a tutte le organizzazioni di categoria la possibilita' astratta di essere rappresentate nella composizione di quell'organo.
La statuizione contenuta nell'art. 18, terzo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, nella parte in cui, relativamente alla nomina di due rappresentanti della cooperazione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ammette esplicitamente due sole organizzazioni di categoria ed implicitamente esclude la terza, viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto non assicura, come dovrebbe, a tutte le organizzazioni di categoria la possibilita' astratta di essere rappresentate nella composizione di quell'organo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte