Sentenza 75/2020 (ECLI:IT:COST:2020:75)
Massima numero 42220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  07/04/2020;  Decisione del  07/04/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42219


Titolo
Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo davanti al prefetto - Verifica della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione indicata, anziché restituzione all'avente diritto - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. La norma censurata dal Tribunale di Bergamo è manifestamente irragionevole perché, pur al cospetto di una prestazione analoga al lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, cod. strada), qual è la messa alla prova (art. 168-bis cod. pen.), e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, prevede nel primo caso che la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, e invece nel secondo che possa essere disposta per ordine del prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova. L'irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, nonostante quest'ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale. I profili differenziali tra i due istituti - come la circostanza che il lavoro di pubblica utilità può essere applicato dal giudice anche d'ufficio, alla sola condizione che l'imputato non vi si opponga, o che esso deve svolgersi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale - non sono in grado di giustificare la previsione dell'applicabilità della confisca nel caso in cui la messa alla prova si sia conclusa positivamente, con la conseguente estinzione del reato. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2019, n. 91 del 2018, n. 198 del 2015, n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992; ordinanza n. 43 del 2013).

La messa alla prova non è una sanzione penale, poiché la sua esecuzione è rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso; pur non essendo una pena, tuttavia, la messa alla prova manifesta, per gli imputati adulti, una innegabile connotazione sanzionatoria, che la differenzia dall'omologo istituto minorile, la cui funzione è, invece, essenzialmente (ri)educativa (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2019 e n. 91 del 2018).

Il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada è, a tutti gli effetti, una pena sostitutiva. Essa svolge, peraltro, anche una funzione "premiale", in quanto il positivo svolgimento del lavoro sostitutivo determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, riduzione a metà della durata della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo. (Precedenti citati: sentenza n. 198 del 2015; ordinanza n. 43 del 2013).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite - che vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici - della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. (Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2019, n. 236 del 2018 e n. 222 del 2018; ordinanza n. 207 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 224  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte