Sentenza 4/1969 (ECLI:IT:COST:1969:4)
Massima numero 3092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  15/01/1969;  Decisione del  15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3093  3094


Titolo
SENT. 4/69 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) - LEGGE 29 NOVEMBRE 1952, N. 2388 - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI ROMA PER LE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Testo
La statuizione contenuta nell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388 - recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)" - per cui per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della legge n. 2388 del 1952, in deroga all'art. 461 del Codice di procedura civile, e' competente il foro di Roma, pone in essere una disparita' di trattamento in danno degli assistiti dall'E.N.P.A.L.S. e delle altre parti del rapporto assicurativo, con conseguente violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte