Sentenza 4/1969 (ECLI:IT:COST:1969:4)
Massima numero 3093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  15/01/1969;  Decisione del  15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3092  3094


Titolo
SENT. 4/69 B. GIURISDIZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - ENTI NON AVENTI ORGANIZZAZIONE PERIFERICA E DECENTRATA - NON GIUSTIFICA TRATTAMENTI DIFFERENZIATI IN DEROGA ALL'ART. 461 COD. PROC. CIV. - LEGGE 29 NOVEMBRE 1952, N. 2388 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Testo
Il difetto di una organizzazione periferica e decentrata da parte di un Ente non puo' essere invocato, per se' solo, a giustificazione di una disciplina differenziata in ordine alla competenza giudiziaria territoriale. Questa e' destinata a risolversi, infatti, in una vera e propria posizione di privilegio in favore dell'Ente rispetto a tutti gli altri Enti che non godono del medesimo trattamento, con conseguente violazione del principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte