Sentenza 4/1969 (ECLI:IT:COST:1969:4)
Massima numero 3093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
15/01/1969; Decisione del
15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/69 B. GIURISDIZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - ENTI NON AVENTI ORGANIZZAZIONE PERIFERICA E DECENTRATA - NON GIUSTIFICA TRATTAMENTI DIFFERENZIATI IN DEROGA ALL'ART. 461 COD. PROC. CIV. - LEGGE 29 NOVEMBRE 1952, N. 2388 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
SENT. 4/69 B. GIURISDIZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - ENTI NON AVENTI ORGANIZZAZIONE PERIFERICA E DECENTRATA - NON GIUSTIFICA TRATTAMENTI DIFFERENZIATI IN DEROGA ALL'ART. 461 COD. PROC. CIV. - LEGGE 29 NOVEMBRE 1952, N. 2388 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Testo
Il difetto di una organizzazione periferica e decentrata da parte di un Ente non puo' essere invocato, per se' solo, a giustificazione di una disciplina differenziata in ordine alla competenza giudiziaria territoriale. Questa e' destinata a risolversi, infatti, in una vera e propria posizione di privilegio in favore dell'Ente rispetto a tutti gli altri Enti che non godono del medesimo trattamento, con conseguente violazione del principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione.
Il difetto di una organizzazione periferica e decentrata da parte di un Ente non puo' essere invocato, per se' solo, a giustificazione di una disciplina differenziata in ordine alla competenza giudiziaria territoriale. Questa e' destinata a risolversi, infatti, in una vera e propria posizione di privilegio in favore dell'Ente rispetto a tutti gli altri Enti che non godono del medesimo trattamento, con conseguente violazione del principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte