Sentenza 4/1969 (ECLI:IT:COST:1969:4)
Massima numero 3094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  15/01/1969;  Decisione del  15/01/1969
Deposito del 24/01/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3092  3093


Titolo
SENT. 4/69 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) - LEGGE 29 NOVEMBRE 1952, N. 2388 - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI ROMA PER LE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER IL MAGGIOR COSTO DEL SUO ESERCIZIO.

Testo
Il privilegio del foro esclusivo di Roma stabilito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, a favore dell'E.N.P.A.L.S. pone una limitazione all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini, palesemente in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, sia per gli assistiti, sia per le altre parti del rapporto assicurativo, non residenti nella circoscrizione del foro di Roma esso importa il sacrificio di un maggiore costo del processo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte