Sentenza 6/1969 (ECLI:IT:COST:1969:6)
Massima numero 3096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
29/01/1969; Decisione del
29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DEL GOVERNO IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RAPPRESENTANZA E DIFESA DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - ESIBIZIONE DI UN MANDATO - ESCLUSIONE - NECESSITA' CHE LA VOLONTA' DEL PRESIDENTE RISULTI DA UNO SPECIFICO ATTO - ESCLUSIONE.
SENT. 6/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DEL GOVERNO IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RAPPRESENTANZA E DIFESA DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - ESIBIZIONE DI UN MANDATO - ESCLUSIONE - NECESSITA' CHE LA VOLONTA' DEL PRESIDENTE RISULTI DA UNO SPECIFICO ATTO - ESCLUSIONE.
Testo
In base all'art. 25, u.co., della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'iniziativa dell'intervento del Governo nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale spetta al Presidente del Consiglio, che ne assume la responsabilita' politica, e non all'Avvocatura dello Stato. La volonta' del Presidente del Consiglio di costituirsi o meno in giudizio non deve pero' manifestarsi in uno specifico atto. Poiche' l'Avvocatura dello Stato e' organicamente posta (dall'art. 17 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611) alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, essa esercita davanti alla Corte costituzionale lo ius postulandi, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio (art. 20 legge n. 87 del 1953) senza che occorra l'esibizione di un mandato (art. 1 t.u. n. 1611 del 1933).
In base all'art. 25, u.co., della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'iniziativa dell'intervento del Governo nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale spetta al Presidente del Consiglio, che ne assume la responsabilita' politica, e non all'Avvocatura dello Stato. La volonta' del Presidente del Consiglio di costituirsi o meno in giudizio non deve pero' manifestarsi in uno specifico atto. Poiche' l'Avvocatura dello Stato e' organicamente posta (dall'art. 17 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611) alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, essa esercita davanti alla Corte costituzionale lo ius postulandi, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio (art. 20 legge n. 87 del 1953) senza che occorra l'esibizione di un mandato (art. 1 t.u. n. 1611 del 1933).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
legge 11/03/1953
n. 87
art. 20