Sentenza 6/1969 (ECLI:IT:COST:1969:6)
Massima numero 3097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
29/01/1969; Decisione del
29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/69 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NECESSITA' DI UNA DELIBERAZIONE CONSILIARE - ESCLUSIONE - E' RICHIESTA SOLO NEI GIUDIZI IN VIA PRINCIPALE.
SENT. 6/69 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NECESSITA' DI UNA DELIBERAZIONE CONSILIARE - ESCLUSIONE - E' RICHIESTA SOLO NEI GIUDIZI IN VIA PRINCIPALE.
Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri non deve essere autorizzato dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio dei Ministri e' richiesta (dall'art. 31, u. co. della legge n. 87 del 1953) solo per impugnare davanti alla Corte (in base all'art. 127 Cost.) in via principale una legge regionale.
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri non deve essere autorizzato dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio dei Ministri e' richiesta (dall'art. 31, u. co. della legge n. 87 del 1953) solo per impugnare davanti alla Corte (in base all'art. 127 Cost.) in via principale una legge regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31