Sentenza 6/1969 (ECLI:IT:COST:1969:6)
Massima numero 3100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  29/01/1969;  Decisione del  29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3096  3097  3098  3099  3101  3102  3103  3104


Titolo
SENT. 6/69 E. FINANZA LOCALE - COMMISSIONI PER I TRIBUTI LOCALI - NATURA AMMINISTRATIVA - ARGOMENTI DI DIRITTO POSITIVO IN TAL SENSO.

Testo
Denotano il carattere amministrativo delle commissioni per i tributi locali, non essendo connaturali all'essenza degli organi giurisdizionali: a) il potere delle commissioni, ex art. 280 del t.u. per la finanza locale, di aumentare ex officio la base imponibile accertata; b) la possibilita' (ex art. 270 t.u.) che la commissione giudichi con la presenza della sola meta' dei componenti; c) il potere del prefetto (art. 291 t.u.) di sciogliere la commissione; d) i tre gradi di giurisdizione ordinaria ammessi (ex art. 285 t.u.), sulle questioni decise dalla commissione comunale, dopo esperiti i ricorsi alla sezione speciale della G.P.A. e alla commissione centrale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte