Sentenza 6/1969 (ECLI:IT:COST:1969:6)
Massima numero 3101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
29/01/1969; Decisione del
29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/69 F. FINANZA LOCALE - COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - NATURA - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE CONTENZIOSA - PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA INDIPENDENZA DEI GIUDICI ORDINARI E SPECIALI - INAPPLICABILITA'.
SENT. 6/69 F. FINANZA LOCALE - COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - NATURA - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE CONTENZIOSA - PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA INDIPENDENZA DEI GIUDICI ORDINARI E SPECIALI - INAPPLICABILITA'.
Testo
Trattandosi di organi di amministrazione contenziosa, i principi della Costituzione sulla indipendenza dei giudici ordinari e speciali (artt. 102 e 108 della Costituzione) non sono applicabili nei confronti della norma dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che affida ai consigli comunali la nomina dei due terzi dei componenti delle commissioni comunali per i tributi locali.
Trattandosi di organi di amministrazione contenziosa, i principi della Costituzione sulla indipendenza dei giudici ordinari e speciali (artt. 102 e 108 della Costituzione) non sono applicabili nei confronti della norma dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che affida ai consigli comunali la nomina dei due terzi dei componenti delle commissioni comunali per i tributi locali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte