Sentenza 6/1969 (ECLI:IT:COST:1969:6)
Massima numero 3101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  29/01/1969;  Decisione del  29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3096  3097  3098  3099  3100  3102  3103  3104


Titolo
SENT. 6/69 F. FINANZA LOCALE - COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - NATURA - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE CONTENZIOSA - PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA INDIPENDENZA DEI GIUDICI ORDINARI E SPECIALI - INAPPLICABILITA'.

Testo
Trattandosi di organi di amministrazione contenziosa, i principi della Costituzione sulla indipendenza dei giudici ordinari e speciali (artt. 102 e 108 della Costituzione) non sono applicabili nei confronti della norma dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che affida ai consigli comunali la nomina dei due terzi dei componenti delle commissioni comunali per i tributi locali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte