Sentenza 6/1969 (ECLI:IT:COST:1969:6)
Massima numero 3102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
29/01/1969; Decisione del
29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/69 G. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703, ART. 47 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 6/69 G. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703, ART. 47 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non essendo organi giurisdizionali (a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953), le Commissioni comunali per i tributi locali non possono promuovere giudizi di legittimita' costituzionale.
Non essendo organi giurisdizionali (a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953), le Commissioni comunali per i tributi locali non possono promuovere giudizi di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte