Sentenza 6/1969 (ECLI:IT:COST:1969:6)
Massima numero 3103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  29/01/1969;  Decisione del  29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3096  3097  3098  3099  3100  3101  3102  3104


Titolo
SENT. 6/69 H. FINANZA LOCALE - LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703, ART. 51, MODIFICATIVO DELL'ART. 286 DEL T.U. PER LA FINANZA LOCALE - FACOLTA' DELLA GIUNTA COMUNALE DI DISPORRE LA PROVVISORIA ISCRIZIONE A RUOLO DELLE PARTITE CONTESTATE - SOPRAVVENUTA LEGGE 18 MAGGIO 1967, N. 388 - OBBLIGATORIETA' DELLA ISCRIZIONE PRIMA FACOLTATIVA - PERMANENZA DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER IUS SUPERVENIENS - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte, in cui, modificando l'art. 286 del T.U. per la finanza locale, consente alla Giunta comunale di disporre, dopo la decisione della commissione comunale per i tributi locali, e nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla commissione, la provvisoria iscrizione a ruolo delle partite contestate, e' stato modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388, che tale iscrizione a ruolo ha reso obbligatoria e non piu' facoltativa. Peraltro se nel caso in relazione al quale sia stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale risulti ancora senza dubbio applicabile la norma impugnata, non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione stessa alla stregua dello ius superveniens.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte