Sentenza 6/1969 (ECLI:IT:COST:1969:6)
Massima numero 3104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  29/01/1969;  Decisione del  29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3096  3097  3098  3099  3100  3101  3102  3103


Titolo
SENT. 6/69 I. FINANZA LOCALE - LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703, ARTT. 47 E 51, MODIFICATIVO DELL'ART. 286 DEL T.U. PER LA FINANZA LOCALE - FACOLTA' DELLA GIUNTA COMUNALE DI DISPORRE LA PROVVISORIA ISCRIZIONE A RUOLO DELLE PARTITE CONTESTATE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 53, 102, 104 E 108 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 che consente alla Giunta comunale di disporre, in via provvisoria, dopo la decisione di prima istanza e nel limite massimo di due terzi dell'imponibile determinato dalla commissione, l'iscrizione a ruolo delle partite contestate, non avendo la decisione della commissione carattere giurisdizionale, e non essendosi attribuito alla giunta comunale un potere arbitrario, non viene in contrasto con il principio costituzionale della indipendenza dei giudici speciali e non viola il principio di eguaglianza, ne' il diritto di difesa e neppure il principio della capacita' contributiva (artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte