Sentenza 6/1969 (ECLI:IT:COST:1969:6)
Massima numero 3104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
29/01/1969; Decisione del
29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/69 I. FINANZA LOCALE - LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703, ARTT. 47 E 51, MODIFICATIVO DELL'ART. 286 DEL T.U. PER LA FINANZA LOCALE - FACOLTA' DELLA GIUNTA COMUNALE DI DISPORRE LA PROVVISORIA ISCRIZIONE A RUOLO DELLE PARTITE CONTESTATE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 53, 102, 104 E 108 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 6/69 I. FINANZA LOCALE - LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703, ARTT. 47 E 51, MODIFICATIVO DELL'ART. 286 DEL T.U. PER LA FINANZA LOCALE - FACOLTA' DELLA GIUNTA COMUNALE DI DISPORRE LA PROVVISORIA ISCRIZIONE A RUOLO DELLE PARTITE CONTESTATE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 53, 102, 104 E 108 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma dell'art. 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 che consente alla Giunta comunale di disporre, in via provvisoria, dopo la decisione di prima istanza e nel limite massimo di due terzi dell'imponibile determinato dalla commissione, l'iscrizione a ruolo delle partite contestate, non avendo la decisione della commissione carattere giurisdizionale, e non essendosi attribuito alla giunta comunale un potere arbitrario, non viene in contrasto con il principio costituzionale della indipendenza dei giudici speciali e non viola il principio di eguaglianza, ne' il diritto di difesa e neppure il principio della capacita' contributiva (artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione).
La norma dell'art. 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 che consente alla Giunta comunale di disporre, in via provvisoria, dopo la decisione di prima istanza e nel limite massimo di due terzi dell'imponibile determinato dalla commissione, l'iscrizione a ruolo delle partite contestate, non avendo la decisione della commissione carattere giurisdizionale, e non essendosi attribuito alla giunta comunale un potere arbitrario, non viene in contrasto con il principio costituzionale della indipendenza dei giudici speciali e non viola il principio di eguaglianza, ne' il diritto di difesa e neppure il principio della capacita' contributiva (artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte