Sentenza 7/1969 (ECLI:IT:COST:1969:7)
Massima numero 3105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  29/01/1969;  Decisione del  29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 7/69. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DELLE AREE FABBRICABILI - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE D.D.L. 7 MARZO 1968 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo il primo titolo (artt. 1-31) del disegno di legge della Regione Trentino-Alto Adige 14 ottobre 1963, n. 3, riapprovato il 7 marzo 1968, che disciplina l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, poiche' essa non e' un tributo proprio della regione, ne' si confonde con quello previsto dall'art. 4, n. 16, stat. reg. (contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche). L'imposta (art. 1 legge 1963, n. 246) colpisce l'incremento di valore indipendentemente dai fatti e dalle situazioni che lo hanno determinato purche' le aree "siano utilizzabili a scopo edificatorio". Essa, pur gravando anche su plusvalenze prodotte proprio da opere pubbliche regionali, non ha coperto nemmeno per questa parte il campo riservato alla regione tridentina. La sua introduzione con legge statale non ha sottratto al Trentino-Alto Adige la potesta' di legiferare sui contributi che, conservando la propria natura, colpiscano le plusvalenze derivanti da opere pubbliche regionali (citato art. 4, n. 16 stat. reg.). Del titolo II del citato disegno di legge regionale, che disciplina, analogamente alla legge statale n. 246, il contributo di miglioria specifica, sono costituzionalmente illegittimi l'art. 33, e, per la parte relativa a varianti, scadenze e modifiche di piani regolatori, gli artt. 35, primo comma, e 36, primo comma, poiche' l'art. 33, e con esso parte del primo comma degli altri due, estende il contributo a incrementi di valore prodotti da modifiche o scadenze di parti di piani regolatori: vale a dire da cause non confondibili con l'esecuzione di opere pubbliche, unica ipotesi prevista dalla norma attributiva di competenza regionale (citato art. 4, n. 16, Stat.). Del titolo III, contenente norme che disciplinano ulteriormente tanto l'imposta sul plusvalore quanto il contributo di miglioria specifica, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. da 39 a 44 nella parte in cui si riferiscono all'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e all'estensione del tributo di miglioria ai casi previsti nel predetto art. 33.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

Altri parametri e norme interposte