Sentenza 8/1969 (ECLI:IT:COST:1969:8)
Massima numero 3106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
29/01/1969; Decisione del
29/01/1969
Deposito del 06/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 8/69. REGIONE SICILIANA - IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1968: RUOLI ORGANICI DELL'ASSESSORATO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ART. 6: PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER MANCATA COPERTURA FINANZIARIA.
SENT. 8/69. REGIONE SICILIANA - IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1968: RUOLI ORGANICI DELL'ASSESSORATO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ART. 6: PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER MANCATA COPERTURA FINANZIARIA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli organici dell'assessorato dello sviluppo economico", limitatamente alla parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 posti che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P/1, poiche' con essa si verifica un aggravio di cui la legge non prevede la copertura. La norma non precisa infatti come e quando questi concorsi verranno banditi e se saranno accessibili solo ai dipendenti delle amministrazioni regionali. La sua genericita' rende infatti possibile l'assunzione di personale non proveniente da altri assessorati. E' invece non fondata la questione di legittimita' costituzionale inerente a quella parte dell'impugnato art. 6, nel quale si dispone l'assunzione, presso l'assessorato dello sviluppo economico, di 89 impiegati (tabella P/1), poiche' la previsione, per il 1968, d'una spesa di 250 milioni di lire per essi e' ragionevole. Infatti gia' nel bilancio 1962-63 - anno in cui fu istituito (1962) il predetto assessorato - si introduceva un apposito capitolo in cui figurava uno stanziamento di 120 milioni per "incarichi" esterni e nell'anno successivo si prevedevano 40 milioni di spesa per il personale, 6 per compensi di lavoro straordinario, 5 per commissioni, consigli, comitati e collegi. Successivamente, man mano cioe' che attraverso comandi da altri rami dell'amministrazione regionale venivano assunti nuovi dipendenti, i tre capitoli erano impinguati senza aggravi di cui la legge non prevedesse la copertura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli organici dell'assessorato dello sviluppo economico", limitatamente alla parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 posti che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P/1, poiche' con essa si verifica un aggravio di cui la legge non prevede la copertura. La norma non precisa infatti come e quando questi concorsi verranno banditi e se saranno accessibili solo ai dipendenti delle amministrazioni regionali. La sua genericita' rende infatti possibile l'assunzione di personale non proveniente da altri assessorati. E' invece non fondata la questione di legittimita' costituzionale inerente a quella parte dell'impugnato art. 6, nel quale si dispone l'assunzione, presso l'assessorato dello sviluppo economico, di 89 impiegati (tabella P/1), poiche' la previsione, per il 1968, d'una spesa di 250 milioni di lire per essi e' ragionevole. Infatti gia' nel bilancio 1962-63 - anno in cui fu istituito (1962) il predetto assessorato - si introduceva un apposito capitolo in cui figurava uno stanziamento di 120 milioni per "incarichi" esterni e nell'anno successivo si prevedevano 40 milioni di spesa per il personale, 6 per compensi di lavoro straordinario, 5 per commissioni, consigli, comitati e collegi. Successivamente, man mano cioe' che attraverso comandi da altri rami dell'amministrazione regionale venivano assunti nuovi dipendenti, i tre capitoli erano impinguati senza aggravi di cui la legge non prevedesse la copertura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte