Sentenza 10/1969 (ECLI:IT:COST:1969:10)
Massima numero 3108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
30/01/1969; Decisione del
30/01/1969
Deposito del 10/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 10/69. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI PER I TRIBUTI ERARIALI - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 10/69. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI PER I TRIBUTI ERARIALI - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Dalla ricostruzione sistematica di tutta la disciplina positiva, relativa alla composizione, ai poteri, al funzionamento delle Commissioni per la decisione delle controversie in materia di imposte dirette e indirette sugli affari, emergono diverse circostanze non conciliabili con il carattere giurisdizionale di quegli organi, dalle quali deve desumersi la natura amministrativa delle dette Commissioni. Pertanto, le questioni di legittimita' costituzionale proposte dalle Commissioni per i tributi erariali debbono essere dichiarate inammissibili, per la mancanza, negli organi proponenti, della natura giurisdizionale.
Dalla ricostruzione sistematica di tutta la disciplina positiva, relativa alla composizione, ai poteri, al funzionamento delle Commissioni per la decisione delle controversie in materia di imposte dirette e indirette sugli affari, emergono diverse circostanze non conciliabili con il carattere giurisdizionale di quegli organi, dalle quali deve desumersi la natura amministrativa delle dette Commissioni. Pertanto, le questioni di legittimita' costituzionale proposte dalle Commissioni per i tributi erariali debbono essere dichiarate inammissibili, per la mancanza, negli organi proponenti, della natura giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23