Sentenza 11/1969 (ECLI:IT:COST:1969:11)
Massima numero 3109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
30/01/1969; Decisione del
30/01/1969
Deposito del 10/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 11/69 A. CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONI DELLE REGIONI CONTRO LEGGI STATALI - PRESUPPOSTI.
SENT. 11/69 A. CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONI DELLE REGIONI CONTRO LEGGI STATALI - PRESUPPOSTI.
Testo
Le Regioni, in quanto soggetti di autonomia e titolari di poteri circoscritti alla disciplina delle sole materie tassativamente enumerate, sono legittimate a sollevare questioni di costituzionalita' solo per la tutela dell'interesse all'esercizio dei poteri stessi, quali risultano dagli statuti o da norme della Costituzione, e pertanto esclusivamente contro quelle leggi dello Stato che appaiono lesive delle proprie sfere di competenza. Cfr.: Sent. 32/1960, 1/1961.
Le Regioni, in quanto soggetti di autonomia e titolari di poteri circoscritti alla disciplina delle sole materie tassativamente enumerate, sono legittimate a sollevare questioni di costituzionalita' solo per la tutela dell'interesse all'esercizio dei poteri stessi, quali risultano dagli statuti o da norme della Costituzione, e pertanto esclusivamente contro quelle leggi dello Stato che appaiono lesive delle proprie sfere di competenza. Cfr.: Sent. 32/1960, 1/1961.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte